Art. 40.
(Manomissione degli archivi
degli organismi informativi).

      1. Le pene previste per i reati di cui agli articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617, 617-bis, 617-ter, 617-quater e 617-quinquies del codice penale sono aumentate dalla metà a due terzi se commesse in danno degli archivi degli organismi informativi, delle apparecchiature da questi utilizzati sia all'interno che all'esterno delle sedi degli uffici o al fine di procurarsi le notizie, documenti, informazioni o atti coperti da segreto di Stato.
      2. La pena è aumentata quando l'autore è per ragioni di ufficio investito di incarichi specificamente diretti alla manutenzione, alla tutela e alla sicurezza degli archivi degli organismi informativi.